martes, 15 de mayo de 2012

MATERNITÁ SURROGATA: LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

L'espressione maternità surrogata, conosciuta anche come utero in affitto o maternità per sostituzione, è quella pratica con la quale una donna si presta a portare a compimento una gravidanza e conseguentemente la nascita di un figlio per un'altra donna committente, o più comunemente per una coppia, che non può procreare un figlio proprio.
La madre gestante, volontariamente, non allaccerrà  alcun rapporto affettivo con il nuovo nato che a pochi giorni dalla nascita sarà rimesso alle esclusive cure dei genitori committenti.
La prima riflessione che va mossa è la dissociazione, tanto criticata, tra genitorialità biologica e sociale che una tale pratica pone in essere.
Il Codice Civile italiano non lascerebbe spazio alla sopra menzionata dissociazione, cristallizando all'art. 269, co. 3, c.c. il brocardo latino, mater semper certa est.
La prova della maternità è dunque il parto.
Cosa accade però, quando nella vita reale e grazie ad un ars medica in continua evoluzione, il desiderio di avere un figlio geneticamente proprio prende forma attraverso il "contratto di maternità surrogata"?
Repentinamente, le certezze giuridiche si affievoliscono e la staticità dei dati codicistici deve confrontarsi con le nuove fattispecie collegate alla surrogazione.
Chi scrive è dell'opinione che non è sufficiente l'atteggiamento di chi vorrebbe rispondere a tutti gli interrogativi attraverso il combinato disposto degli artt. 29, 30 Cost. e 269 c.c.
E non si tratta nemmeno di decidere se la Costituzione italiana ammetta o meno interpretazioni evolutive e progressiste.
È vero, l'importanza del dato biologico della derivazione del figlio da un padre e una madre naturali è testimoniata dal dato letterale dell'art. 30, co.3, Cost.: il concetto di maternità accolto dal Costituente è quello di un'unica donna che è madre perchè fornisce un ovulo e perchè partorisce ma una volta che il bambino prodotto delle surrogazione è stato dato alla luce, ciò che dovrebbe avere la priorità su qualsiasi speculazione giuridica dovrebbe essere il suo interesse e benessere.
Una volta chiarito che in territorio italiano la surrogazione di maternità è proibita dalla L. 40/2004 all'art. 12, co. 6, rubricato Divieti generali e Sanzioni, dobbiamo prendere coscienza degli effetti di quelle pratiche portate avanti all'estero, in quei paesi dove la maternità per sostituzione è legale perchè regolata da una legge o perchè non espressamente vietata.
Lo scopo di questo blog è proprio quello di raccogliere i dati che hanno segnato l'evoluzione in questo delicato settore e proporre degli spunti di riflessione in relazione ad un procedimento, non solo di recente, diffuso e radicato e nel quale sono necessarie delle linee comuni, almeno nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore, sancito dai trattati internazionali.

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